sabato 28 dicembre 2013

Lettera al ministro della guerra

Lettera al ministro della guerra

Eccellenza Ministro della Guerra,
abbiamo opere di costruzione che trasciniamo da anni non mai terminate e che forse terminate non saranno mai.
Questo succede, Eccellenza, per la confusione causata dai frequenti ribassi che si apportano nelle opere Vostre, poiché va certo che tutte le rotture di contratti, così come i mancamenti di parola ed il ripetersi degli appalti, ad altro non servono che ad attirarVi quali Impresari tutti i miserabili che non sanno dove batter del capo ed i bricconi e gli ignoranti, facendo al tempo medesimo fuggire da Voi quanti hanno i mezzi e la capacità per condurre un'impresa. E dirò inoltre che tali ribassi ritardano e rincarano considerevolmente i lavori, i quali ognora più scadenti diverranno.
E dirò pure che le economie realizzate con tali ribassi e sconti cotanto accanitamente ricercati, saranno immaginarie, giacché similmente avviene per un impresario che perde quanto per un individuo che si annoia: s'attacca egli a tutto ciò che può, ed attaccarsi a tutto ciò che si può, in materia di costruzioni, significa non pagare i mercanti che fornirono i materiali, compensare malamente i propri operai, imbrogliare quanta più gente si può, avere la mano d'opera più scadente, come quella che a minor prezzo si dona, adoperare i materiali peggiori, trovare cavilli in ogni cosa e leggere la vita ora di questo ora di quello. Ecco dunque quanto basta, Eccellenza, perché vediate l'errore di questo Vostro sistema; abbandonatelo quindi in nome di Dio; ristabilite la fiducia, pagate il giusto prezzo dei lavori, non rifiutate un onesto compenso a un imprenditore che compirà il suo dovere, sarà sempre questo l'affare migliore che Voi potrete fare.

Architetto Marchese di Vauban Parigi, il 17 luglio del 1683


Nota: Questa lettera è stata scritta oltre tre secoli fa dall'architetto Sébastien Le Prestre, Marchese di Vauban (Maresciallo di Francia 1633-1707) al ministro della Guerra François Michel Le Tellier, Marchese di Louvois (1641-1691)

giovedì 3 ottobre 2013

Cantieri temporanei o mobili

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori all'interno di cantieri temporanei e mobili, così come definiti dal DLgs 81/08, le figure interessate alla realizzazione dell'opera sono individuate e collocate essenzialmente all'interno di due organizzazioni distinte che sono:
  • l'organizzazione del Committente
  • l'organizzazione delle Imprese Appaltatrici
Le figure principali sono rispettivamente:
  • per l'organizzazione del Committente
    • Responsabile dei Lavori
    • Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione
    • Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione
  • per l'organizzazione dell'Appaltatore
    • Datore di Lavoro
    • Lavoratori
    • Dirigenti
    • Medico Competente
    • Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
    • Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (anche Territoriale o di Sito Produttivo)
    • Sub-appaltatori
    • Lavoratori autonomi
All'articolo 89 del suddetto decreto troviamo la definizione di cantieri temporanei e mobili (anche denominati solo cantieri) come "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X" ovvero:
1.I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Per approfondimenti si rimanda al DLgs 81/08 reperibile alla voce "Norme" nella rubrica Sicurezza Lavoro al sito del Ministero del Lavoro.

giovedì 26 settembre 2013

Presenza di lavoratori autonomi in cantiere

In merito alla presenza in cantiere di lavoratori autonomi, che di fatto sono riconducibili alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, ma nella realtà operano all'interno del cantiere svolgendo le medesime attività dei lavoratori dipendenti o inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici.
Tale fenomeno rappresenta per lo più una situazione irregolare, ed è stato affrontato dal Gruppo Interregionale Edilizia del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro, che ha prodotto un Documento che chiarisce la situazione e affronta il problema fornendo anche uno schema di casi che è possibile si verifichino in cantiere.

L'articolo 21 del DLgs 81/08 indica gli obblighi del lavoratore autonomo in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare il lavoratore autonomo ha l'obbligo di:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
Tuttavia, al Titolo IV - Cantieri temporanei e mobili - l'articolo 94, comma 1 recita:
I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente Decreto Legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
Mentre la definizione vera e propria del lavoratore autonomo all'interno del Titolo IV all'articolo 89, comma 1 lettera d) viene fornita tale definizione: 
lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione
A tale definizione si affianca quella dell'articolo 2222 del codice civile:
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente
Ritornando al Documento del Gruppo Interregionale, viene sottolineato che, ai fini della regolarità della presenza di lavoratori autonomi in cantiere, è fondamentale che si verifichi la reale autonomia operativa del lavoratore autonomo. I parametri di tale evidenza di autonomia operativa possono per esempio risultare dalla sottoscrizione di un contratto nel quale risulti "'impegno ad effettuare una determinata lavorazione, quantificata e distinta, con capacità proprie del prestatore d'opera di svolgere attività specialistica e specializzata, dall'utilizzo di propria attrezzatura e materiali, dal rapporto di pluricommittenza e per lo svolgimento di detta prestazione non vi sia commistione lavorativa con altro di cantiere.
In conclusione non si devono verificare situazioni in cui il lavoratore autonomo soggiaccia continuativamente e in modo coordinato al potere "direttivo, organizzativo e disciplinare da parte di altro soggetto" o anche non sia egli stesso a esercitare tali poteri su uno o più soggetti.

Per approfondimenti si rimanda alla lettura del documento completo "Lavoratori autonomi, attività di cantiere" predisposto dal Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale PISLL (seduta 29/11/11). e alla lettura della Circolare del Ministero del Lavoro n. 16 del 2012 "Lavoratori autonomi - attività di cantiere - indicazioni operative per il personale ispettivo" che rimanda alla suddetto documento.

domenica 22 settembre 2013

DLgs 231/2001 e i Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo

La gestione della salute e sicurezza sul lavoro è parte integrante della gestione dell'azienda.
Il DLgs 231/01 ha introdotto la responsabilità amministrativa, per le imprese e per le organizzazioni in genere, delle persone giuridiche ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi laddove ci sia una violazione alle norme antinfortunistiche e sulla tutela del'igiene e della salute sul lavoro.
Naturalmente le sanzioni sono pesantissime; tuttavia le imprese che adottano in maniera efficace i modelli di organizzazione e gestione risultano esenti da tali sanzioni a condizione (necessaria ma non sufficiente) che dimostrino di aver "adottato ed efficacemente attuato" (prima della commissione del reato) un modello di organizzazione e di gestione idoneo, così da escludere l'azienda dalle responsabilità dei reati commessi da dipendenti o dirigenti.
Il DLgs 81/08 precisa che i Modelli di Organizzazione e Gestione conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per il Sistema della Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) del 2001 o i British Standard OHSAS 18001:2007 sono conformi ai requisiti previsti all'articolo 30 del DLgs 81/08; tuttavia tali specifiche non sono completamente sovrapponibili a quanto richiesto dal DLgs 231/01.


giovedì 19 settembre 2013

Principio di effettività

Il principio di effettività in materia di sicurezza sul lavoro è uno dei principi fondamentali utilizzato per individuare i destinatari delle norme e delle sanzioni che si basa sul reale possesso di mansioni e ruoli.

In particolare nell'ambito della sicurezza sul lavoro e della prevenzione degli infortuni per identificare le figure di Datore di Lavoro, si è soliti non tanto considerare i poteri di rappresentanza all'interno di un azienda, ma piuttosto si cerca di identificare colui che realmente detiene i poteri organizzativi.

Pertanto per individuare le figure di Datore di Lavoro, ma anche quelle di Dirigente e Preposto, si tratta di individuare la mansione realmente svolta da ciascuno, i poteri realmente conferiti, al di là del mansionario aziendale e della collocazione nell'organigramma.

giovedì 27 giugno 2013

Modifiche al Decreto 81

Il decreto in vigore il 22 giugno 2013 introduce modifiche al DUVRI, al POS, alla Valutazione dei Rischi.
Il Parlamento ha tempo 60 giorni per la conversione in legge, pena il decadere del decreto stesso.
Le novità introdotte sono principalmente le seguenti:

  • Per alcune attività a basso rischio non è più necessario il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) , ma sarà necessario individuare un incaricato, con idonee competenze e formazione, che sovrintenda alla cooperazione e al coordinamento tra i datori di lavoro delle diverse imprese. Inoltre il DUVRI non sarà necessario per lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 10 giorni-uomo (e che non presentino rischi particolari secondo l'allegato XI), oltre che per mera fornitura di materiale o attrezzature, e per servizi di natura intellettuale.
  • Per alcune attività a basso rischio ci si potrà avvalere di un modello semplificato per l'attestazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi.
  • Nei cantieri temporanei e mobili è prevista l'elaborazione in base a modelli semplificati di alcuni documenti, quali Piano Operativo di Sicurezza (POS) o Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
Dunque una serie di semplificazioni e di riduzione degli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro.

lunedì 27 maggio 2013

Transport of dangerous goods

Il trasporto di merci pericolose è soggetto a norme formulate principalmente in base alla modalità di trasporto (es. mare, terra su gomma o via ferro, aerea, vie navigabili interne) e in base al tipo di merce trasportata.
Il trasporto su strada è regolato dall'accordo ADR (acronimo di European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), aggiornato ogni due anni; ad esempio il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore l'ADR 2013.
Il trasporto su ferro è regolamentato dal RID (Règlement concernant le trasport International ferroviaire des merchandises Dangereuses), simile all'ADR.
Il trasporto via mare vie regolamentato dal Codice IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) dell'IMO; mentre il trasporto aereo di merci pericolose è regolamentato dall'accordo ICAO (Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile).

The transport of dangerous goods is subject to rules formulated primarily based on the mode of transport (e.g. by water, road, rail, river and inland waterways) and depending on the type of goods transported.
Road transport is governed by the ADR (European Agreement Concerning the acronym for International Carriage of Dangerous Goods by Road), updated every two years, for example, the January 1, 2013 came into force the ADR 2013.
Rail transport is regulated by RID (Règlement concernant carry the ferroviaire International des merchandises Dangereuses), similar to the ADR.

Sea transport is regulated by IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code) IMO, while the air transport of dangerous goods is regulated by the ICAO (International Civil Aviation Organization).

endangeredspaces


lunedì 20 maggio 2013

New national derogations in the transport of dangerous goods

Con la decisione della Commissione Europea n. 2013/218/Ue sono state introdotte le nuove deroghe in tema di trasporto di merci pericolose.
Tale decisione interviene sulla Direttiva 2008/68/CE (recepita con DLgs n. 35/2010) contenente l'elenco delle deroghe di carattere nazionale che, secondo le circostanze specifiche, gli Stati Membri potranno applicare sul proprio territorio. La pubblicazione in GUUE è dello scorso 15 maggio.

With the decision of the European Commission no. 2013/218/Ue new exemptions regarding the transport of dangerous goods are introduced.
This decision has intervened on Directive 2008/68/EC (implemented with Legislative Decree no. 35/2010) containing the list of national exemptions that, according to the specific circumstances, each Member State may apply on its territory. The publication in the OJEU is the previous May 15.

Link


domenica 28 aprile 2013

Sul tracciamento delle merci pericolose

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto (MIT) ha emanato il DM 01/02/2013 "Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia (G.U.  del 26/03/2013) con cui vengono fornite le prima indicazioni in materia tracciamento nel trasporto delle merci pericolose.
Il Decreto si compone di 2 Capi e 13 Articoli in cui, tra le altre cose, si definiscono le azioni e i settori di intervento per lo sviluppo dell'ITS.  L'acronimo ITS (Intelligent Transportation Systems)  identifica "gli sforzi e le tecnologie tese ad aggiungere l'Information and Communications Technology alle infrastrutture dei trasporti e dei veicoli" al fine di "gestire fattori eterogenei come veicoli, carichi e strade al fine di aumentare la sicurezza riducendo l'usura dei veicoli, i tempi di trasporto ed i costi del carburante" (Fonte: Wikipedia).
Il MIT "al fine di conseguire l'efficienza, la razionalizzazione e l'economicità di impiego degli ITS, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti promuove l'introduzione di un modello di classificazione delle strade anche in base alle tecnologie e ai servizi ITS presenti".
Entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del Decreto in G.U. dovranno essere adottati idonei sistemi telematici di tracciamento del veicolo e del carico.

Per ulteriori approfondimenti:
Il sito del MIT

The road to change

sabato 13 aprile 2013

CLP + Seveso

Anche a seguito della emanazione del Regolamento n. 1272/2008 CLP, anche la Diretteva "Seveso" è stata revisionata per tenere conto delle modifiche alla classificazione e riclassificazione delle sostanze, anche nel corso del tempo, tramite un sistema di aggiornamento dell'Allegato I.
Infatti non sempre sarà possibile la corrispondenza "1:1" tra il vecchio sistema di classificazione e il nuovo (per esempio nella trasposizione dei rischi per la salute come tossico e molto tossico in livelli di tossicità acuta e in diverse modalità di esposizione).

Industrial Fire Safety

Also following the enactment of the Regulation no. 1272/2008 CLP, also "Seveso" Directive has been revised to take account of changes in the classification and reclassification of the substances, over time, through a system by updating the Annex I.
In fact you can not always match the "1:1" ratio between the old and the new classification systems (for example in the implementation of the health risks such as toxic and very toxic in acute toxicity levels and in different exposure modes).

venerdì 12 aprile 2013

Take a quiz!

Per chi non se ne fosse accorto, ci sono dei cambiamenti sulla classificazione e l'etichettatura dei chemicals.
Capiamo meglio quanto ne sappiamo in merito con questo quiz sul CLP dal sito dell'ECHA.


For those who didn't have noticed, there are changes on the classification and labeling of chemicals.
Try to understand better what we know about with this quiz on the CLP from the ECHA website.



Banner from ECHA


mercoledì 10 aprile 2013

Moving dangerous goods (related to their transport)


As part of the transport and storage of dangerous goods, the handling chemicals requires additional precautions that take into account the particularities of dangerous substances or mixtures.
Compliance with the rules of good technique is the first step, to which should at least follow operations in accordance to predetermined procedures, with adequately trained operators, through the use of appropriate means of transportation and specific equipment and proper methods of slinging the loads; these precautions are necessary to ensure an appropriate degree of safety in dangerous goods.ì handling.
Even the loading and unloading operations must be carried out safely according to predetermined operating sequences in relation to the characteristics of the load and of the mode of transportation of the same, and also following, where appropriate, the instructions for specific activities by the relevant Authorities.
Finally, during the storage of dangerous goods, should be avoided the mixing of dangerous with non-dangerous goods, and provide for the separation of those goods also taking into considertazion the compatibility between the substances or mixtures (e.g. acids and bases). You should also consider the presence of any agents with unknown dangerous properties or not clearly labeled, and proceed to the storage in separately from other goods.

carrelli elevatori non dovrebbero essere utilizzati per sollevare le persone o per trasportare passeggeri.
The forklifts should not be used to lift people or to carry passengers.

Nell'ambito del trasporto e dello stoccaggio dei merci pericolose, la movimentazione degli agenti pericolosi richiede cautele aggiuntive che tengano conto delle peculiarità delle sostanze o miscele pericolose.
L’osservanza delle norme di buon tecnica è il primo passo, cui dovrebbero seguire almeno operazioni secondo modalità prestabilite, con operatori adeguatamente formati, mediante utilizzo di idonei mezzi di trasporto e di attrezzature specifiche e corrette modalità di imbracatura del carico; tutte queste cautele sono atte a garantire un idoneo grado di sicurezza della movimentazione del carico di merci pericolose.
Anche le operazioni di carico e scarico devono essere eseguite in modo sicuro secondo sequenze operative prestabilite in relazione alle caratteristiche del carico e alle modalità di trasporto dello stesso, ed inoltre seguendo, se il caso, le indicazioni fornite per specifiche attività dagli enti preposti.
Infine in fase di stoccaggio delle merci, occorre evitare che le merci pericolose si mischino a quelle non pericolose, e si dovrà provvedere alla separazione delle stesse anche tenendo in considerazione la compatibilità reciproca tra le sostanze o miscele (es. acidi e basi). Si dovrà altresì considerare la presenza di eventuali agenti con caratteristiche di pericolosità non note o non chiaramente etichettati, e procedere allo stoccaggio in maniera separata dalle altre merci.

L'incompatibilità tra agenti chimici dovrebbe essere presa in considerazione in fase di pianificazione delle aree di stoccaggio.
Incompatible chemicals should be taken into account in the planning of the storage areas.


lunedì 8 aprile 2013

ADR 2013: important news_Cap8/9

In Chapter 8 a tabular form is now introduced to present the fire extinguisher capacity requirements - there are not changes to the actual requirements.
The requirements about vehicles in Chapter 9 remained basically unchanged.

To learn more, see ADR 2013 on unece.org.


Nel Capitolo 8 viene finalmente introdotta la trasposizione sotto forma di tabella dei requisiti di capacità degli estintori - non ci sono cambiamenti sui requisiti esistenti.
Il Capitolo 9 sulle prescrizioni relative ai veicoli è rimasto praticamente invariato.


Per ulteriori informazioni consultare l'ADR 2013 sul sito unece.org.

martedì 2 aprile 2013

ADR 2013: important news_Cap7


Updating on ADR 2013, this deals with the review of Chapter 7 of the ADR 2013 with the following additional important changes introduced in the latest version:
- the new Section 7.5.2.4 prohibits the loading of dangerous goods packed in Limited Quantities with any type of article and explosive substances, except those of Division 1.4 or UN numbers 0161 and 0499.
- the Section 7.5.7 introduces the Standard EN 12195-1:2010 which can be used as a means of compliance to ensure that cargo has been properly secured.
The mentioned EN 12195-1:2010 does not apply to vehicles with a total load less than or equal to 3500 kg (see also this post).

Photo from here


Continua l'aggiornamento sull'ADR 2013 con la revisione del Capitolo 7 dell'ADR 2013 con le seguenti ulteriori importanti modifiche introdotte con l'ultima versione:
- la nuova Sezione 7.5.2.4 proibisce il carico in comune di materie pericolose imballate in quantità limitate con ogni tipo di articolo o sostanza esplosiva, eccetto quelli della Divisione 1.4 o con i numeri ONU 0161 e 0499.
- la Sezione 7.5.7 introduce il riferimento alla Norma EN 12195-1:2010 che può essere utilizzata come strumento di conformità per garantire che un carico sia stato idoneamente assicurato.
La Norma EN 12195-1:2010 richiamata non si applica a veicoli con carico totale minore o uguale a 3500 kg (vedere anche il post precedente).

Photo from here

To learn more, see ADR 2013 on unece.org.

Per ulteriori informazioni consultare l'ADR 2013 sul sito unece.org.

venerdì 29 marzo 2013

ADR 2013: important news_Cap6 (3)

Other main changes in Chapter 6:
- in Chapter 6.8 (ADR Tanks) in case of modification of a tanks, the type approval of modified tanks can be limited to the modified elements.

Requirements for marking tanks will be the following (6.8.2.5.2):
  • Name of the owner or operator 
  • "Demountable tank"
  • Tare and maximum permissible gross mass of the tank
  • For substances according to 4.3.4.1.3, the proper shipping name of the substance(s) accepted for carriage
  • The tank code
  • For substances other than those according to 4.3.4.1.3, the codes of all special provisions TC and TE (Column 13 Table A of Chapter 3.2) for the substances to be carried in the tank.


Ulteriori importanti modifiche nel Capitolo 6:
- Nel capitolo 6.8 (Cisterne e CGEM metallici) in caso di modifica di una cisterna, l'approvazione di tipo si potrà limitare alle parti oggetto di modifica. La marcatura delle cisterne smontabili sarà la seguente:

  • Nome del proprietario o dell'esercente
  • "Cisterna smontabile"
  • Tara e massa lorda massima autorizzata
  • Per le sostanze secondo il 4.3.4.1.3 la designazione ufficiale e i codici delle disposizioni TC e TE (Colonna 13 Tabella A Capitolo 3.2) per le sostanze che da trasportarsi in cisterna
  • Il codice cisterna
  • Per le sostanze diverse da quelle secondo 4.3.4.1.3, i codici di tutte le disposizioni speciali TC e TE (Colonna 13 Tabella A del capitolo 3.2) per le materie da trasportare in cisterna.


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Per ulteriori informazioni consultare l'ADR 2013 sul sito unece.org.

giovedì 28 marzo 2013

ADR 2013: important news_Cap6 (2)

Other main changes in Chapter 6:
- in Chapter 6.5 (IBCs) the minimum dimensions for stacking mark are specified at 100x100 mm.
- in Chapter 6.6 (large packagings the requirements for stacking marks are extended to large packagings. Existing large packagings can be used (transitional measures in 1.6.1.26) unless re-manufactured, in which case the new requirements should be used.

- in Chapter 6.7 (UN Portable Tanks and MEGCs) new partes have been added in 6.7.2.13, 6.7.3.9.1, 6.7.4.8.1 and 6.7.5.6.1 and some amendments in 6.7.3 for the introduction of the entries of chemicals under pressure.

Ulteriori modifiche nel Capitolo 6:
- Nel capitolo 6.5 (IBC) le dimensioni minime per la marcatura di impilamento sono state specificate pari a 100x100 mm.
- Nel capitolo 6.6 (grandi imballaggi) le norme sulla marcatura per l'impilamento sono estese ai grandi imballaggi. I grandi imballaggi esistenti possono essere ancora utilizzati (misure transitorie nel 1.6.1.26) a meno che non vengano ri-fabbricati, in questo caso devono essere applicati i nuovi requisiti.
- Nel capitolo 6.7 (cisterne mobili e CGEM ONU) nuove parti sono state aggiunte nuove in 6.7.2.13, 6.7.3.9.1, 6.7.4.8.1 e 6.7.5.6.1 e alcune modifiche al 6.7.3 a seguito l'introduzione delle voci di sostanze chimiche sotto pressione.


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Per ulteriori informazioni consultare l'ADR 2013 sul sito unece.org.

mercoledì 27 marzo 2013

ADR 2013: important news_Cap6 (1)

In Chapter 6 there are these main changes:
- in Chapter 6.1 the boxes of metal different from steel or aluminium and the requirements for metal boxes have been added in 6.1.2.7 and 6.1.4.14.
- in Chapter 6.2 a new section and some amendments have been added to regulate the introduction of chemicals under pressure and the requirements for periodic inspection of pressure relief valves on closed cryogenic receptacles. New or updated ISO standards have been added. New section 6.2.3.11 has been inserted to recognise requiriremenst for salvage pressure receptacles.

Questi alcuni dei principali cambiamenti al Capitolo 6 :

- Al capitolo 6.1 le scatole di metallo diverso da acciaio o alluminio e le specifiche per scatole di metallo sono stati aggiunti in 6.1.2.7 e 6.1.4.14 rispettivamente.
- Nel capitolo 6.2 una nuova sezione e alcune modifiche sono state aggiunte per regolare l'introduzione di sostanze chimiche sotto pressione e i requisiti per l'ispezione periodica delle valvole di rilascio della pressione su recipienti criogenici chiusi.Sono stati aggiunti o modificati gli standard ISO di riferimento. La nuova sezione 6.2.3.11 è stata aggiunta per riconoscere i requisiti per i recipienti a pressione di soccorso.


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Per ulteriori informazioni consultare l'ADR 2013 sul sito unece.org.

venerdì 22 marzo 2013

ADR 2013: important news_Cap5 (3)


The review of amendemenst of Chapter 5 in ADR 2013 entitled "Consignments procedures" continues with:
- Chapter 5.2 (Marking) has been modified with the specification of  the minimum dimension for marking of packages:

Package capacity > 30 L or kg or cylinders >60 L - 12 mm high
Package capacity ≤ 30 L or kg or cylinders ≤ 60 L - 6 mm high
Packages capacity ≤ 5 L or kg  - an appropriate size

With some transitional measures: for non conforming marks for packages (unitl 31 December 2013) and non conforming marks for cylinders <=60L (until next periodic inspection or 30 June 2018).
- Chapter 5.1 has been amendend to clarify that the environmentally hazardous mark, where applicable, may be used on overpacks.


Continua la rassegna sulle novità del Capitolo 5 dell'ADR 2013 dal titolo "Procedure di spedizione", con:
- il Capitolo 5.3 è stato modificato con la specificazione della dimensione minima per la marcatura dei colli:
Capacità del collo > 30 L o kg o bombole >60 L - 12 mm
Capacità del collo ≤ 30 L o kg o bombole ≤ 60 L - 6 mm
Capacità del collo ≤ 5 L o kg  - una dimensione appropriata
Con alcune misure transitorie: per la marcatura non conforme alla presente prescrizione per i imballaggi (fino al 31 dicembre 2013) e per le bombole con capacità <= 60 L (fino alla successiva ispezione periodica o al 30 giugno 2018).
-  Il Capitolo 5.1 è stato modificato per chiarire che la marcatura relativa alla materia pericolosa per l'ambiente, quando applicabile, deve essere usata sui sovraimballaggi.


Picture from unece.org


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Per ulteriori informazioni consultare l'ADR 2013 sul sito unece.org.

mercoledì 20 marzo 2013

ADR 2013: important news_Cap5 (2)

The review on Chapter 5 in ADR 2013 entitled "Consignments procedures" continues with:
- about plates, Chapter 5.3 has been modified to clarify that if a trailer is detached from his tractor unit during the transport, the orange plate at the rear of the trailer must remain attached/on display (5.3.2.2)
- at the list of 5.3.2.3 paragraph, hazard identification numbers 28 and 238 have been added.

Continua la rassegna sulle novità del Capitolo 5 dell'ADR 2013 dal titolo "Procedure di spedizione", ecco alcune delle principali novità:

- sulla segnalazione con i pannelli arancioni (5.3.2.2) il Capitolo 5.3 è stato modificato per chiarire che se un rimorchio viene staccato dal trattore durante il trasporto, allora il pannello arancione sul retro o sul rimorchio deve rimanere attaccato/in mostra
- al paragrafo 5.3.2.3 sono stati aggiunti i numeri di identificazione del pericolo n. 28 e n. 238.

To learn more, see ADR 2013 on unece.org.


Per ulteriori informazioni consultare l'ADR 2013 sul sito unece.org.


venerdì 15 marzo 2013

Recepimento ADR 2013

E' stato pubblicato dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture il decreto del 21 gennaio 2013 "Recepimento della direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012 che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose" (G.U. 13-03-2013).
Viene modificato il Decreto Legislativo 35/2010 e inoltre sono modificati gli allegati A e B dell'ADR, l'allegato del RID e l'ADN.

giovedì 14 marzo 2013

ADR 2013: important news_Cap5 (1)


Chapter 5 of ADR 2013 "Consignments procedures" shows a new section 5.5.3 about the risk of asphyxiation associated with the use of dry ice (UN 1845), liquid nitrogen (UN 1977) or liquid argon (UN 1951) as coolants; the section applies when the materials are used as refrigerants (distinct from the actual load). If as coolants they satisfy all the requirements of the section, the exemption from other provisions of the ADR are respected. The packages must contain the proper shipping name followed by the appropriate words “AS COOLANT" or "AS CONDITIONER.
Each access point of the vehicle or containers mjust be marked with a warning symbol which must have the identification of the coolant.
The subsection 5.4.1.1.5 about special provisions for salvage packaging has been modified to respect the adoption of salvage pressure receptacles.
To allow the use of "MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS", subsection 5.4.1.1.18 (evironmentally hazardous substances) has been changed.


Il Capitolo 5 dell'ADR 2013 "Procedure di spedizione" riporta una nuova sezione in 5.5.3 relativa al rischio di asfissia per l'uso di particolari sostanze come ghiaccio secco (ONU 1845), azoto liquido (ONU 1977) o argon liquido (ONU 1951) quali refrigeranti; la sezione si applica quando i materiali vengono utilizzati come refrigeranti, e non come carico effettivo. Se vengono rispettati i requisiti della sezione, si applica l'esenzione dalle altre disposizioni ADR. Gli imballaggi devono riportare la designazione ufficiale di trasporto seguita dall'indicazione appropriata. Ogni punto di accesso dei veicoli deve essere contrassegnato con un simbolo appropriato di avvertimento che deve riportare l'identificazione del liquido refrigerante.
La sottosezione 5.4.1.1.5 concernente disposizioni speciali relative imballaggio di soccorso è stato modificato per accogliere l'adozione dei recipienti a pressione di soccorso.

Per consentire l'uso di "INQUINANTE MARINO/PERICOLOSO PER L'AMBIENTE", la sottosezione 5.4.1.1.18 è stata modificata. 



To learn more, see ADR 2013 on unece.org.

Per ulteriori informazioni consultare l'ADR 2013 sul sito unece.org.

domenica 10 marzo 2013

ADR 2013: important news_Cap4


The Part 4 of the ADR 2013 on "packing and tank provisions" contains some new significant news concerning the amendment of certain packaging instructions and the introduction of new kinds of packaging and containers, plus other updates of minor importance.
First of all, you change the instruction P200 and introduced the new packing instruction P207 for aerosols.
The introduction of new entries for chemicals under pressure (see previous post) has resulted to some consequential amendments.

For example, the existing P206 has been renumbered as P208 because of the new P206 for chemicals under pressure.
Also a new subsection has been inserted about the use of salvage pressure receptacles.


La Parte 4 dell’ADR 2013 in materia di "Disposizioni relative alla utilizzazione degli imballaggi e delle cisterne" contiene alcune novità sostanziali che riguardano la modifica di alcune istruzioni di imballaggio e l'introduzione di nuovi tipi di imballaggi e di recipienti, più altri aggiornamenti di minore entità.
Prima di tutto viene modificata l'istruzione P200 e introdotto la nuova istruzione d'imballaggio P207 per gli aerosol.
L'introduzione delle nuove voci per le sostanze chimiche sotto pressione (vedi post precedente) ha portato ad alcune conseguenti modifiche.

Per esempio la P206 esistente è stata rinumerata come P208 a causa della nuova P206 per le sostanze chimiche sotto pressione.
Inoltre è stata inserita la sottosezione relativa all'utilizzo dei recipienti a pressione di soccorso.

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To learn more, see ADR 2013 on unece.org.
Per ulteriori informazioni consultare l'ADR 2013 sul sito unece.org.

mercoledì 6 marzo 2013

ADR 2013: important news_Cap3


Part 3 of ADR concerning “dangerous goods list, special provisions and exemptions related to limited and excepted quantities” introduces some news with respect to the previous version. As usual there are changes in the goods list, with the entry of 10 new UN numbers and some changes for existing ones.

La Parte 3 dell’ADR in materia di "Lista delle merci pericolose, disposizioni speciali e esenzioni relative alle merci pericolose imballate in quantità limitate e in quantità esenti" contiene alcune novità rispetto alla versione precedente. Come al solito ci sono cambiamenti nella lista di merci, con l'ingresso di 10 nuovi numeri ONU e alcune modifiche di quelli esistenti.


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martedì 5 marzo 2013

ADR 2013: important news_Cap2


Also Chapter 2 of ADR 2013, about the Classification, introduces some new features over the previous version and mainly:
  • the introduction of Six new entries to satisfy the introduction of "Chemicals under pressure", marked with the digit 8; these are "liquids, pastes or powders, pressurized with a propellant that meets the definitionz of a compressed or liquefied gas and ixtures thereof" (definition at 2.2.2.1.2)
  • the introduction of changes to the classification of wastes with the intent to clarify that when waste have only environmental hazardous properties then it can be assigned to packing group III, and UN 3077 or 3082, with greater harmony with the Regulation IMDG
  • all substances with a flash-point above 35°C can be exludedfrom Class 3 if they do not maintain combustion according to the criteria (if however these substance are handed over for carriege and carried whilst heated at t equal to or higher rhan their flash-point, they are of Class 3).
To learn more please refer to the reading of the text of ADR 2013.


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Anche il Capitolo 2 dell’ADR 2013, concernente la Classificazione, introduce alcune novità rispetto alla versione precedente e principalmente:
  • l’introduzione di 6 nuove rubriche relative ai prodotti chimici sotto pressione, contrassegnati con la cifra 8; si tratta di “liquidi, paste o polveri, pressurizzati con un propellente che rientra nella definizione di gas (o miscele di gas) compresso o liquefatto” (definizione al 2.2.2.1.2)
  • l’introduzione di modifiche sulla classificazione dei rifiuti con l’intento di precisare che quando i rifiuti possiedono solo caratteristiche di pericolosità per l'ambiente allora può essere assegnato il gruppo di imballaggio III, e i il numero ONU 3077 o 3082, in maggiore armonia con il regolamento IMDG.
  • tutte le materia aventi punto di infiammabilità superiore a 35°C (anche se tossiche e corrosive) non appartengono alla Classe 3 se non mantengono la combustione secondo i criteri (resta l'eccezione sul trasporto a caldo o con temperatura uguale o superiore a quella di infiammabilità).
Per approfondire si rimanda alla lettura del testo dell’ADR 2013 (per la versione italiana si rimanda alla traduzione curata dal Comitato Scientifico di Orange Project).


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venerdì 1 marzo 2013

ADR 2013: important news_Cap1

Among the various changes introduced by the 2013 version of the ADR, the main news in Part 1 are:
Where there is any conflict between the ADR and the standards, the provisions of ADR take precedence (Section 1.1.5).
The importance of staff training, and in particular the Safety Adviser must check that update training on changes to the regulations is included as appropriate (Section 1.8.3).
A time limit of one month from the date of occurrence has now been imposed for submission of accident reports to a Competent Authority (Section 1.8.5).
Transport units carrying more than 8 tonnes of Limited Quantities are now prohibited in a Category
E tunnel (Section 1.9.5).
To learn more new ADR 2013, refer to the reading of the text of ADR.

Tra le varie modifiche introdotte dalla versione 2013 dell’ADR, vediamo le principali novità nella Parte1:
Quando ci sia conflitto tra l’ADR e le altre normative di cui è richiesta l’applicazione, prevalgono le disposizioni dell’ADR (Capitolo 1.1.5).
Viene sottolineata l’importanza della formazione del personale addetto, e in particolare il Consulente deve verificare che la formazione del personale addetto sia aggiornata e documentata (Capitolo 1.8.3).
Viene individuato il tempo massimo di un mese dalla data dell’evento per la redazione della Relazione d’Incidente alle Autorità competenti (Capito 1.8.5) – mentre il DLgs 35/10 stabilisce questo limite a 45 giorni.
Le unità di trasporto che trasportano più di 8 tonnellate di Quantità limitate sono ora vietate nelle gallerie di categoria E.
Per approfondire le novità dell’ADR 2013 si rimanda alla lettura del testo dell’ADR.


martedì 26 febbraio 2013

ADR 2013: important news

On January 1, 2013 the 2013 version of the ADR entered into force for the international transport, while the national transposition is expected within six months and it must be issued the decree of adoption.

Il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore per il trasporto internazionale la versione 2013 dell’ADR, mentre per il recepimento a livello nazionale sono previsti 6 mesi di tempo entro cui dovrà essere emanato il decreto di recepimento.

ADR 2013

giovedì 21 febbraio 2013

How to manage safety at work

The following funny and explicative cartoon from www.hsa.ie, the website of the english Health and Safety Authority, explains how to managing safety in the workplace. Unfortunately I have lost the direct link.

Riporto questa divertente ed esplicativa vignetta di www.hsa.ie, sito web dell'Autorità inglese in materia di sicurezza sul lavoro, che spiega come gestire la sicurezza sul lavoro. Purtroppo ho perso il link diretto.



Photo by www.hsa.ie
7 step per gestire la sicurezza nei luoghi di lavoro:
  1. identifica il pericolo
  2. valuta il rischio
  3. quindi, eliminalo
  4. o trova un sostituto
  5. o contienilo
  6. o proteggi te stesso
  7. oppure corri!