sabato 28 dicembre 2013
giovedì 3 ottobre 2013
Cantieri temporanei o mobili
Ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori all'interno di cantieri temporanei e mobili, così come definiti dal DLgs 81/08, le figure interessate alla realizzazione dell'opera sono individuate e collocate essenzialmente all'interno di due organizzazioni distinte che sono:
- l'organizzazione del Committente
- l'organizzazione delle Imprese Appaltatrici
- per l'organizzazione del Committente
- Responsabile dei Lavori
- Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione
- Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione
- per l'organizzazione dell'Appaltatore
- Datore di Lavoro
- Lavoratori
- Dirigenti
- Medico Competente
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
- Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (anche Territoriale o di Sito Produttivo)
- Sub-appaltatori
- Lavoratori autonomi
1.I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.Per approfondimenti si rimanda al DLgs 81/08 reperibile alla voce "Norme" nella rubrica Sicurezza Lavoro al sito del Ministero del Lavoro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
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Sicurezza sul lavoro
giovedì 26 settembre 2013
Presenza di lavoratori autonomi in cantiere
In merito alla presenza in cantiere di lavoratori autonomi, che di fatto sono riconducibili alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, ma nella realtà operano all'interno del cantiere svolgendo le medesime attività dei lavoratori dipendenti o inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici.
Tale fenomeno rappresenta per lo più una situazione irregolare, ed è stato affrontato dal Gruppo Interregionale Edilizia del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro, che ha prodotto un Documento che chiarisce la situazione e affronta il problema fornendo anche uno schema di casi che è possibile si verifichino in cantiere.
L'articolo 21 del DLgs 81/08 indica gli obblighi del lavoratore autonomo in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare il lavoratore autonomo ha l'obbligo di:
In conclusione non si devono verificare situazioni in cui il lavoratore autonomo soggiaccia continuativamente e in modo coordinato al potere "direttivo, organizzativo e disciplinare da parte di altro soggetto" o anche non sia egli stesso a esercitare tali poteri su uno o più soggetti.
Per approfondimenti si rimanda alla lettura del documento completo "Lavoratori autonomi, attività di cantiere" predisposto dal Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale PISLL (seduta 29/11/11). e alla lettura della Circolare del Ministero del Lavoro n. 16 del 2012 "Lavoratori autonomi - attività di cantiere - indicazioni operative per il personale ispettivo" che rimanda alla suddetto documento.
Tale fenomeno rappresenta per lo più una situazione irregolare, ed è stato affrontato dal Gruppo Interregionale Edilizia del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro, che ha prodotto un Documento che chiarisce la situazione e affronta il problema fornendo anche uno schema di casi che è possibile si verifichino in cantiere.
L'articolo 21 del DLgs 81/08 indica gli obblighi del lavoratore autonomo in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare il lavoratore autonomo ha l'obbligo di:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente Decreto Legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.Mentre la definizione vera e propria del lavoratore autonomo all'interno del Titolo IV all'articolo 89, comma 1 lettera d) viene fornita tale definizione:
lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazioneA tale definizione si affianca quella dell'articolo 2222 del codice civile:
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committenteRitornando al Documento del Gruppo Interregionale, viene sottolineato che, ai fini della regolarità della presenza di lavoratori autonomi in cantiere, è fondamentale che si verifichi la reale autonomia operativa del lavoratore autonomo. I parametri di tale evidenza di autonomia operativa possono per esempio risultare dalla sottoscrizione di un contratto nel quale risulti "'impegno ad effettuare una determinata lavorazione, quantificata e distinta, con capacità proprie del prestatore d'opera di svolgere attività specialistica e specializzata, dall'utilizzo di propria attrezzatura e materiali, dal rapporto di pluricommittenza e per lo svolgimento di detta prestazione non vi sia commistione lavorativa con altro di cantiere.
In conclusione non si devono verificare situazioni in cui il lavoratore autonomo soggiaccia continuativamente e in modo coordinato al potere "direttivo, organizzativo e disciplinare da parte di altro soggetto" o anche non sia egli stesso a esercitare tali poteri su uno o più soggetti.
Per approfondimenti si rimanda alla lettura del documento completo "Lavoratori autonomi, attività di cantiere" predisposto dal Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale PISLL (seduta 29/11/11). e alla lettura della Circolare del Ministero del Lavoro n. 16 del 2012 "Lavoratori autonomi - attività di cantiere - indicazioni operative per il personale ispettivo" che rimanda alla suddetto documento.
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Sicurezza sul lavoro
domenica 22 settembre 2013
DLgs 231/2001 e i Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo
La gestione della salute e sicurezza sul lavoro è parte integrante della gestione dell'azienda.
Il DLgs 231/01 ha introdotto la responsabilità amministrativa, per le imprese e per le organizzazioni in genere, delle persone giuridiche ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi laddove ci sia una violazione alle norme antinfortunistiche e sulla tutela del'igiene e della salute sul lavoro.
Naturalmente le sanzioni sono pesantissime; tuttavia le imprese che adottano in maniera efficace i modelli di organizzazione e gestione risultano esenti da tali sanzioni a condizione (necessaria ma non sufficiente) che dimostrino di aver "adottato ed efficacemente attuato" (prima della commissione del reato) un modello di organizzazione e di gestione idoneo, così da escludere l'azienda dalle responsabilità dei reati commessi da dipendenti o dirigenti.
Il DLgs 81/08 precisa che i Modelli di Organizzazione e Gestione conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per il Sistema della Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) del 2001 o i British Standard OHSAS 18001:2007 sono conformi ai requisiti previsti all'articolo 30 del DLgs 81/08; tuttavia tali specifiche non sono completamente sovrapponibili a quanto richiesto dal DLgs 231/01.
Il DLgs 231/01 ha introdotto la responsabilità amministrativa, per le imprese e per le organizzazioni in genere, delle persone giuridiche ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi laddove ci sia una violazione alle norme antinfortunistiche e sulla tutela del'igiene e della salute sul lavoro.
Naturalmente le sanzioni sono pesantissime; tuttavia le imprese che adottano in maniera efficace i modelli di organizzazione e gestione risultano esenti da tali sanzioni a condizione (necessaria ma non sufficiente) che dimostrino di aver "adottato ed efficacemente attuato" (prima della commissione del reato) un modello di organizzazione e di gestione idoneo, così da escludere l'azienda dalle responsabilità dei reati commessi da dipendenti o dirigenti.
Il DLgs 81/08 precisa che i Modelli di Organizzazione e Gestione conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per il Sistema della Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) del 2001 o i British Standard OHSAS 18001:2007 sono conformi ai requisiti previsti all'articolo 30 del DLgs 81/08; tuttavia tali specifiche non sono completamente sovrapponibili a quanto richiesto dal DLgs 231/01.
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giovedì 19 settembre 2013
Principio di effettività
Il principio di effettività in materia di sicurezza sul lavoro è uno dei principi fondamentali utilizzato per individuare i destinatari delle norme e delle sanzioni che si basa sul reale possesso di mansioni e ruoli.
In particolare nell'ambito della sicurezza sul lavoro e della prevenzione degli infortuni per identificare le figure di Datore di Lavoro, si è soliti non tanto considerare i poteri di rappresentanza all'interno di un azienda, ma piuttosto si cerca di identificare colui che realmente detiene i poteri organizzativi.
Pertanto per individuare le figure di Datore di Lavoro, ma anche quelle di Dirigente e Preposto, si tratta di individuare la mansione realmente svolta da ciascuno, i poteri realmente conferiti, al di là del mansionario aziendale e della collocazione nell'organigramma.
In particolare nell'ambito della sicurezza sul lavoro e della prevenzione degli infortuni per identificare le figure di Datore di Lavoro, si è soliti non tanto considerare i poteri di rappresentanza all'interno di un azienda, ma piuttosto si cerca di identificare colui che realmente detiene i poteri organizzativi.
Pertanto per individuare le figure di Datore di Lavoro, ma anche quelle di Dirigente e Preposto, si tratta di individuare la mansione realmente svolta da ciascuno, i poteri realmente conferiti, al di là del mansionario aziendale e della collocazione nell'organigramma.
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Sicurezza sul lavoro
giovedì 27 giugno 2013
Modifiche al Decreto 81
Il decreto in vigore il 22 giugno 2013 introduce modifiche al DUVRI, al POS, alla Valutazione dei Rischi.
Il Parlamento ha tempo 60 giorni per la conversione in legge, pena il decadere del decreto stesso.
Le novità introdotte sono principalmente le seguenti:
Il Parlamento ha tempo 60 giorni per la conversione in legge, pena il decadere del decreto stesso.
Le novità introdotte sono principalmente le seguenti:
- Per alcune attività a basso rischio non è più necessario il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) , ma sarà necessario individuare un incaricato, con idonee competenze e formazione, che sovrintenda alla cooperazione e al coordinamento tra i datori di lavoro delle diverse imprese. Inoltre il DUVRI non sarà necessario per lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 10 giorni-uomo (e che non presentino rischi particolari secondo l'allegato XI), oltre che per mera fornitura di materiale o attrezzature, e per servizi di natura intellettuale.
- Per alcune attività a basso rischio ci si potrà avvalere di un modello semplificato per l'attestazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi.
- Nei cantieri temporanei e mobili è prevista l'elaborazione in base a modelli semplificati di alcuni documenti, quali Piano Operativo di Sicurezza (POS) o Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".
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Sicurezza sul lavoro
lunedì 27 maggio 2013
Transport of dangerous goods
Il trasporto di merci pericolose è soggetto a norme formulate principalmente in base alla modalità di trasporto (es. mare, terra su gomma o via ferro, aerea, vie navigabili interne) e in base al tipo di merce trasportata.
Il trasporto su strada è regolato dall'accordo ADR (acronimo di European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), aggiornato ogni due anni; ad esempio il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore l'ADR 2013.
Il trasporto su ferro è regolamentato dal RID (Règlement concernant le trasport International ferroviaire des merchandises Dangereuses), simile all'ADR.
Il trasporto via mare vie regolamentato dal Codice IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) dell'IMO; mentre il trasporto aereo di merci pericolose è regolamentato dall'accordo ICAO (Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile).
The transport of dangerous goods is subject to rules formulated primarily based on the mode of transport (e.g. by water, road, rail, river and inland waterways) and depending on the type of goods transported.
Road transport is governed by the ADR (European Agreement Concerning the acronym for International Carriage of Dangerous Goods by Road), updated every two years, for example, the January 1, 2013 came into force the ADR 2013.
Rail transport is regulated by RID (Règlement concernant carry the ferroviaire International des merchandises Dangereuses), similar to the ADR.
Sea transport is regulated by IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code) IMO, while the air transport of dangerous goods is regulated by the ICAO (International Civil Aviation Organization).
Il trasporto su strada è regolato dall'accordo ADR (acronimo di European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), aggiornato ogni due anni; ad esempio il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore l'ADR 2013.
Il trasporto su ferro è regolamentato dal RID (Règlement concernant le trasport International ferroviaire des merchandises Dangereuses), simile all'ADR.
Il trasporto via mare vie regolamentato dal Codice IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) dell'IMO; mentre il trasporto aereo di merci pericolose è regolamentato dall'accordo ICAO (Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile).
The transport of dangerous goods is subject to rules formulated primarily based on the mode of transport (e.g. by water, road, rail, river and inland waterways) and depending on the type of goods transported.
Road transport is governed by the ADR (European Agreement Concerning the acronym for International Carriage of Dangerous Goods by Road), updated every two years, for example, the January 1, 2013 came into force the ADR 2013.
Rail transport is regulated by RID (Règlement concernant carry the ferroviaire International des merchandises Dangereuses), similar to the ADR.
Sea transport is regulated by IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code) IMO, while the air transport of dangerous goods is regulated by the ICAO (International Civil Aviation Organization).
| endangeredspaces |
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Trasporto di merci pericolose
lunedì 20 maggio 2013
New national derogations in the transport of dangerous goods
Con la decisione della Commissione Europea n. 2013/218/Ue sono state introdotte le nuove deroghe in tema di trasporto di merci pericolose.
Tale decisione interviene sulla Direttiva 2008/68/CE (recepita con DLgs n. 35/2010) contenente l'elenco delle deroghe di carattere nazionale che, secondo le circostanze specifiche, gli Stati Membri potranno applicare sul proprio territorio. La pubblicazione in GUUE è dello scorso 15 maggio.
With the decision of the European Commission no. 2013/218/Ue new exemptions regarding the transport of dangerous goods are introduced.
This decision has intervened on Directive 2008/68/EC (implemented with Legislative Decree no. 35/2010) containing the list of national exemptions that, according to the specific circumstances, each Member State may apply on its territory. The publication in the OJEU is the previous May 15.
Link
Tale decisione interviene sulla Direttiva 2008/68/CE (recepita con DLgs n. 35/2010) contenente l'elenco delle deroghe di carattere nazionale che, secondo le circostanze specifiche, gli Stati Membri potranno applicare sul proprio territorio. La pubblicazione in GUUE è dello scorso 15 maggio.
With the decision of the European Commission no. 2013/218/Ue new exemptions regarding the transport of dangerous goods are introduced.
This decision has intervened on Directive 2008/68/EC (implemented with Legislative Decree no. 35/2010) containing the list of national exemptions that, according to the specific circumstances, each Member State may apply on its territory. The publication in the OJEU is the previous May 15.
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domenica 28 aprile 2013
Sul tracciamento delle merci pericolose
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto (MIT) ha emanato il DM 01/02/2013 "Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia (G.U. del 26/03/2013) con cui vengono fornite le prima indicazioni in materia tracciamento nel trasporto delle merci pericolose.
Il Decreto si compone di 2 Capi e 13 Articoli in cui, tra le altre cose, si definiscono le azioni e i settori di intervento per lo sviluppo dell'ITS. L'acronimo ITS (Intelligent Transportation Systems) identifica "gli sforzi e le tecnologie tese ad aggiungere l'Information and Communications Technology alle infrastrutture dei trasporti e dei veicoli" al fine di "gestire fattori eterogenei come veicoli, carichi e strade al fine di aumentare la sicurezza riducendo l'usura dei veicoli, i tempi di trasporto ed i costi del carburante" (Fonte: Wikipedia).
Il MIT "al fine di conseguire l'efficienza, la razionalizzazione e l'economicità di impiego degli ITS, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti promuove l'introduzione di un modello di classificazione delle strade anche in base alle tecnologie e ai servizi ITS presenti".
Entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del Decreto in G.U. dovranno essere adottati idonei sistemi telematici di tracciamento del veicolo e del carico.
Per ulteriori approfondimenti:
Il sito del MIT
Il Decreto si compone di 2 Capi e 13 Articoli in cui, tra le altre cose, si definiscono le azioni e i settori di intervento per lo sviluppo dell'ITS. L'acronimo ITS (Intelligent Transportation Systems) identifica "gli sforzi e le tecnologie tese ad aggiungere l'Information and Communications Technology alle infrastrutture dei trasporti e dei veicoli" al fine di "gestire fattori eterogenei come veicoli, carichi e strade al fine di aumentare la sicurezza riducendo l'usura dei veicoli, i tempi di trasporto ed i costi del carburante" (Fonte: Wikipedia).
Il MIT "al fine di conseguire l'efficienza, la razionalizzazione e l'economicità di impiego degli ITS, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti promuove l'introduzione di un modello di classificazione delle strade anche in base alle tecnologie e ai servizi ITS presenti".
Entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del Decreto in G.U. dovranno essere adottati idonei sistemi telematici di tracciamento del veicolo e del carico.
Per ulteriori approfondimenti:
Il sito del MIT
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| The road to change |
sabato 13 aprile 2013
CLP + Seveso
Anche a seguito della emanazione del Regolamento n. 1272/2008 CLP, anche la Diretteva "Seveso" è stata revisionata per tenere conto delle modifiche alla classificazione e riclassificazione delle sostanze, anche nel corso del tempo, tramite un sistema di aggiornamento dell'Allegato I.
Infatti non sempre sarà possibile la corrispondenza "1:1" tra il vecchio sistema di classificazione e il nuovo (per esempio nella trasposizione dei rischi per la salute come tossico e molto tossico in livelli di tossicità acuta e in diverse modalità di esposizione).
Also following the enactment of the Regulation no. 1272/2008 CLP, also "Seveso" Directive has been revised to take account of changes in the classification and reclassification of the substances, over time, through a system by updating the Annex I.
In fact you can not always match the "1:1" ratio between the old and the new classification systems (for example in the implementation of the health risks such as toxic and very toxic in acute toxicity levels and in different exposure modes).
Infatti non sempre sarà possibile la corrispondenza "1:1" tra il vecchio sistema di classificazione e il nuovo (per esempio nella trasposizione dei rischi per la salute come tossico e molto tossico in livelli di tossicità acuta e in diverse modalità di esposizione).
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| Industrial Fire Safety |
Also following the enactment of the Regulation no. 1272/2008 CLP, also "Seveso" Directive has been revised to take account of changes in the classification and reclassification of the substances, over time, through a system by updating the Annex I.
In fact you can not always match the "1:1" ratio between the old and the new classification systems (for example in the implementation of the health risks such as toxic and very toxic in acute toxicity levels and in different exposure modes).
venerdì 12 aprile 2013
Take a quiz!
Per chi non se ne fosse accorto, ci sono dei cambiamenti sulla classificazione e l'etichettatura dei chemicals.
Capiamo meglio quanto ne sappiamo in merito con questo quiz sul CLP dal sito dell'ECHA.
For those who didn't have noticed, there are changes on the classification and labeling of chemicals.
Try to understand better what we know about with this quiz on the CLP from the ECHA website.
Capiamo meglio quanto ne sappiamo in merito con questo quiz sul CLP dal sito dell'ECHA.
For those who didn't have noticed, there are changes on the classification and labeling of chemicals.
Try to understand better what we know about with this quiz on the CLP from the ECHA website.
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| Banner from ECHA |
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mercoledì 10 aprile 2013
Moving dangerous goods (related to their transport)
As part of the transport and storage of dangerous goods, the handling chemicals requires additional precautions that take into account the particularities of dangerous substances or mixtures.
Compliance with the rules of good technique is the first step, to which should at least follow operations in accordance to predetermined procedures, with adequately trained operators, through the use of appropriate means of transportation and specific equipment and proper methods of slinging the loads; these precautions are necessary to ensure an appropriate degree of safety in dangerous goods.ì handling.
Even the loading and unloading operations must be carried out safely according to predetermined operating sequences in relation to the characteristics of the load and of the mode of transportation of the same, and also following, where appropriate, the instructions for specific activities by the relevant Authorities.
Finally, during the storage of dangerous goods, should be avoided the mixing of dangerous with non-dangerous goods, and provide for the separation of those goods also taking into considertazion the compatibility between the substances or mixtures (e.g. acids and bases). You should also consider the presence of any agents with unknown dangerous properties or not clearly labeled, and proceed to the storage in separately from other goods.
| I carrelli elevatori non dovrebbero essere utilizzati per sollevare le persone o per trasportare passeggeri. The forklifts should not be used to lift people or to carry passengers. |
Nell'ambito del trasporto e dello stoccaggio dei merci pericolose,
la movimentazione degli agenti pericolosi richiede cautele aggiuntive che
tengano conto delle peculiarità delle sostanze o miscele pericolose.
L’osservanza delle norme di buon tecnica è il primo passo,
cui dovrebbero seguire almeno operazioni secondo modalità prestabilite, con
operatori adeguatamente formati, mediante utilizzo di idonei mezzi di trasporto
e di attrezzature specifiche e corrette modalità di imbracatura del carico; tutte queste
cautele sono atte a garantire un idoneo grado di sicurezza della movimentazione
del carico di merci pericolose.
Anche le operazioni di carico e scarico devono essere eseguite
in modo sicuro secondo sequenze operative prestabilite in relazione alle caratteristiche
del carico e alle modalità di trasporto dello stesso, ed inoltre seguendo, se
il caso, le indicazioni fornite per specifiche attività dagli enti preposti.
Infine in fase di stoccaggio delle merci, occorre evitare che
le merci pericolose si mischino a quelle non pericolose, e si dovrà provvedere
alla separazione delle stesse anche tenendo in considerazione la compatibilità reciproca
tra le sostanze o miscele (es. acidi e basi). Si dovrà altresì considerare la
presenza di eventuali agenti con caratteristiche di pericolosità non note o non
chiaramente etichettati, e procedere allo stoccaggio in maniera separata dalle
altre merci.
| L'incompatibilità tra agenti chimici dovrebbe essere presa in considerazione in fase di pianificazione delle aree di stoccaggio. Incompatible chemicals should be taken into account in the planning of the storage areas. |
lunedì 8 aprile 2013
ADR 2013: important news_Cap8/9
In Chapter 8 a tabular form is now introduced to present the fire extinguisher capacity requirements - there are not changes to the actual requirements.
The requirements about vehicles in Chapter 9 remained basically unchanged.
To learn more, see ADR 2013 on unece.org.
Nel Capitolo 8 viene finalmente introdotta la trasposizione sotto forma di tabella dei requisiti di capacità degli estintori - non ci sono cambiamenti sui requisiti esistenti.
Il Capitolo 9 sulle prescrizioni relative ai veicoli è rimasto praticamente invariato.
Per ulteriori informazioni consultare l'ADR 2013 sul sito unece.org.
The requirements about vehicles in Chapter 9 remained basically unchanged.
To learn more, see ADR 2013 on unece.org.
Nel Capitolo 8 viene finalmente introdotta la trasposizione sotto forma di tabella dei requisiti di capacità degli estintori - non ci sono cambiamenti sui requisiti esistenti.
Il Capitolo 9 sulle prescrizioni relative ai veicoli è rimasto praticamente invariato.
Per ulteriori informazioni consultare l'ADR 2013 sul sito unece.org.
martedì 2 aprile 2013
ADR 2013: important news_Cap7
Updating on ADR 2013, this deals with the review of Chapter 7 of the ADR 2013 with the following additional important changes introduced in the latest version:
- the new Section 7.5.2.4 prohibits the loading of dangerous goods packed in Limited Quantities with any type of article and explosive substances, except those of Division 1.4 or UN numbers 0161 and 0499.
- the Section 7.5.7 introduces the Standard EN 12195-1:2010 which can be used as a means of compliance to ensure that cargo has been properly secured.
The mentioned EN 12195-1:2010 does not apply to vehicles with a total load less than or equal to 3500 kg (see also this post).
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| Photo from here |
Continua l'aggiornamento sull'ADR 2013 con la revisione del Capitolo 7 dell'ADR 2013 con le seguenti ulteriori importanti modifiche introdotte con l'ultima versione:
- la nuova Sezione 7.5.2.4 proibisce il carico in comune di materie pericolose imballate in quantità limitate con ogni tipo di articolo o sostanza esplosiva, eccetto quelli della Divisione 1.4 o con i numeri ONU 0161 e 0499.
- la Sezione 7.5.7 introduce il riferimento alla Norma EN 12195-1:2010 che può essere utilizzata come strumento di conformità per garantire che un carico sia stato idoneamente assicurato.
La Norma EN 12195-1:2010 richiamata non si applica a veicoli con carico totale minore o uguale a 3500 kg (vedere anche il post precedente).
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| Photo from here |
To learn more, see ADR 2013 on unece.org.
Per ulteriori informazioni consultare l'ADR 2013 sul sito unece.org.
venerdì 29 marzo 2013
ADR 2013: important news_Cap6 (3)
Other main changes in Chapter 6:
- in Chapter 6.8 (ADR Tanks) in case of modification of a tanks, the type approval of modified tanks can be limited to the modified elements.
Requirements for marking tanks will be the following (6.8.2.5.2):
Ulteriori importanti modifiche nel Capitolo 6:
- Nel capitolo 6.8 (Cisterne e CGEM metallici) in caso di modifica di una cisterna, l'approvazione di tipo si potrà limitare alle parti oggetto di modifica. La marcatura delle cisterne smontabili sarà la seguente:
To learn more, see ADR 2013 on unece.org.
Per ulteriori informazioni consultare l'ADR 2013 sul sito unece.org.
- in Chapter 6.8 (ADR Tanks) in case of modification of a tanks, the type approval of modified tanks can be limited to the modified elements.
Requirements for marking tanks will be the following (6.8.2.5.2):
- Name of the owner or operator
- "Demountable tank"
- Tare and maximum permissible gross mass of the tank
- For substances according to 4.3.4.1.3, the proper shipping name of the substance(s) accepted for carriage
- The tank code
- For substances other than those according to 4.3.4.1.3, the codes of all special provisions TC and TE (Column 13 Table A of Chapter 3.2) for the substances to be carried in the tank.
- Nel capitolo 6.8 (Cisterne e CGEM metallici) in caso di modifica di una cisterna, l'approvazione di tipo si potrà limitare alle parti oggetto di modifica. La marcatura delle cisterne smontabili sarà la seguente:
- Nome del proprietario o dell'esercente
- "Cisterna smontabile"
- Tara e massa lorda massima autorizzata
- Per le sostanze secondo il 4.3.4.1.3 la designazione ufficiale e i codici delle disposizioni TC e TE (Colonna 13 Tabella A Capitolo 3.2) per le sostanze che da trasportarsi in cisterna
- Il codice cisterna
- Per le sostanze diverse da quelle secondo 4.3.4.1.3, i codici di tutte le disposizioni speciali TC e TE (Colonna 13 Tabella A del capitolo 3.2) per le materie da trasportare in cisterna.
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Per ulteriori informazioni consultare l'ADR 2013 sul sito unece.org.
giovedì 28 marzo 2013
ADR 2013: important news_Cap6 (2)
Other main changes in Chapter 6:
- in Chapter 6.5 (IBCs) the minimum dimensions for stacking mark are specified at 100x100 mm.
- in Chapter 6.6 (large packagings the requirements for stacking marks are extended to large packagings. Existing large packagings can be used (transitional measures in 1.6.1.26) unless re-manufactured, in which case the new requirements should be used.
- in Chapter 6.7 (UN Portable Tanks and MEGCs) new partes have been added in 6.7.2.13, 6.7.3.9.1, 6.7.4.8.1 and 6.7.5.6.1 and some amendments in 6.7.3 for the introduction of the entries of chemicals under pressure.
Ulteriori modifiche nel Capitolo 6:
- Nel capitolo 6.5 (IBC) le dimensioni minime per la marcatura di impilamento sono state specificate pari a 100x100 mm.
- Nel capitolo 6.6 (grandi imballaggi) le norme sulla marcatura per l'impilamento sono estese ai grandi imballaggi. I grandi imballaggi esistenti possono essere ancora utilizzati (misure transitorie nel 1.6.1.26) a meno che non vengano ri-fabbricati, in questo caso devono essere applicati i nuovi requisiti.
- Nel capitolo 6.7 (cisterne mobili e CGEM ONU) nuove parti sono state aggiunte nuove in 6.7.2.13, 6.7.3.9.1, 6.7.4.8.1 e 6.7.5.6.1 e alcune modifiche al 6.7.3 a seguito l'introduzione delle voci di sostanze chimiche sotto pressione.
To learn more, see ADR 2013 on unece.org.
Per ulteriori informazioni consultare l'ADR 2013 sul sito unece.org.
- in Chapter 6.5 (IBCs) the minimum dimensions for stacking mark are specified at 100x100 mm.
- in Chapter 6.6 (large packagings the requirements for stacking marks are extended to large packagings. Existing large packagings can be used (transitional measures in 1.6.1.26) unless re-manufactured, in which case the new requirements should be used.
- in Chapter 6.7 (UN Portable Tanks and MEGCs) new partes have been added in 6.7.2.13, 6.7.3.9.1, 6.7.4.8.1 and 6.7.5.6.1 and some amendments in 6.7.3 for the introduction of the entries of chemicals under pressure.
Ulteriori modifiche nel Capitolo 6:
- Nel capitolo 6.5 (IBC) le dimensioni minime per la marcatura di impilamento sono state specificate pari a 100x100 mm.
- Nel capitolo 6.6 (grandi imballaggi) le norme sulla marcatura per l'impilamento sono estese ai grandi imballaggi. I grandi imballaggi esistenti possono essere ancora utilizzati (misure transitorie nel 1.6.1.26) a meno che non vengano ri-fabbricati, in questo caso devono essere applicati i nuovi requisiti.
- Nel capitolo 6.7 (cisterne mobili e CGEM ONU) nuove parti sono state aggiunte nuove in 6.7.2.13, 6.7.3.9.1, 6.7.4.8.1 e 6.7.5.6.1 e alcune modifiche al 6.7.3 a seguito l'introduzione delle voci di sostanze chimiche sotto pressione.
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mercoledì 27 marzo 2013
ADR 2013: important news_Cap6 (1)
In Chapter 6 there are these main changes:
- in Chapter 6.1 the boxes of metal different from steel or aluminium and the requirements for metal boxes have been added in 6.1.2.7 and 6.1.4.14.
- in Chapter 6.2 a new section and some amendments have been added to regulate the introduction of chemicals under pressure and the requirements for periodic inspection of pressure relief valves on closed cryogenic receptacles. New or updated ISO standards have been added. New section 6.2.3.11 has been inserted to recognise requiriremenst for salvage pressure receptacles.
Questi alcuni dei principali cambiamenti al Capitolo 6 :
- Al capitolo 6.1 le scatole di metallo diverso da acciaio o alluminio e le specifiche per scatole di metallo sono stati aggiunti in 6.1.2.7 e 6.1.4.14 rispettivamente.
- Nel capitolo 6.2 una nuova sezione e alcune modifiche sono state aggiunte per regolare l'introduzione di sostanze chimiche sotto pressione e i requisiti per l'ispezione periodica delle valvole di rilascio della pressione su recipienti criogenici chiusi.Sono stati aggiunti o modificati gli standard ISO di riferimento. La nuova sezione 6.2.3.11 è stata aggiunta per riconoscere i requisiti per i recipienti a pressione di soccorso.
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- in Chapter 6.1 the boxes of metal different from steel or aluminium and the requirements for metal boxes have been added in 6.1.2.7 and 6.1.4.14.
- in Chapter 6.2 a new section and some amendments have been added to regulate the introduction of chemicals under pressure and the requirements for periodic inspection of pressure relief valves on closed cryogenic receptacles. New or updated ISO standards have been added. New section 6.2.3.11 has been inserted to recognise requiriremenst for salvage pressure receptacles.
Questi alcuni dei principali cambiamenti al Capitolo 6 :
- Al capitolo 6.1 le scatole di metallo diverso da acciaio o alluminio e le specifiche per scatole di metallo sono stati aggiunti in 6.1.2.7 e 6.1.4.14 rispettivamente.
- Nel capitolo 6.2 una nuova sezione e alcune modifiche sono state aggiunte per regolare l'introduzione di sostanze chimiche sotto pressione e i requisiti per l'ispezione periodica delle valvole di rilascio della pressione su recipienti criogenici chiusi.Sono stati aggiunti o modificati gli standard ISO di riferimento. La nuova sezione 6.2.3.11 è stata aggiunta per riconoscere i requisiti per i recipienti a pressione di soccorso.
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venerdì 22 marzo 2013
ADR 2013: important news_Cap5 (3)
The review of amendemenst of Chapter 5 in ADR 2013 entitled "Consignments procedures" continues with:
- Chapter 5.2 (Marking) has been modified with the specification of the minimum dimension for marking of packages:
Package capacity > 30 L or kg or cylinders >60 L - 12 mm high
Package capacity ≤ 30 L or kg or cylinders ≤ 60 L - 6 mm high
Packages capacity ≤ 5 L or kg - an appropriate size
With some transitional measures: for non conforming marks for packages (unitl 31 December 2013) and non conforming marks for cylinders <=60L (until next periodic inspection or 30 June 2018).
- Chapter 5.1 has been amendend to clarify that the environmentally hazardous mark, where applicable, may be used on overpacks.
Continua la rassegna sulle novità del Capitolo 5 dell'ADR 2013 dal titolo "Procedure di spedizione", con:
- il Capitolo 5.3 è stato modificato con la specificazione della dimensione minima per la marcatura dei colli:
Capacità del collo > 30 L o kg o bombole >60 L - 12 mm
Capacità del collo ≤ 30 L o kg o bombole ≤ 60 L - 6 mm
Capacità del collo ≤ 5 L o kg - una dimensione appropriataCon alcune misure transitorie: per la marcatura non conforme alla presente prescrizione per i imballaggi (fino al 31 dicembre 2013) e per le bombole con capacità <= 60 L (fino alla successiva ispezione periodica o al 30 giugno 2018).
- Il Capitolo 5.1 è stato modificato per chiarire che la marcatura relativa alla materia pericolosa per l'ambiente, quando applicabile, deve essere usata sui sovraimballaggi.
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mercoledì 20 marzo 2013
ADR 2013: important news_Cap5 (2)
The review on Chapter 5 in ADR 2013 entitled "Consignments procedures" continues with:
- about plates, Chapter 5.3 has been modified to clarify that if a trailer is detached from his tractor unit during the transport, the orange plate at the rear of the trailer must remain attached/on display (5.3.2.2)
- at the list of 5.3.2.3 paragraph, hazard identification numbers 28 and 238 have been added.
Continua la rassegna sulle novità del Capitolo 5 dell'ADR 2013 dal titolo "Procedure di spedizione", ecco alcune delle principali novità:
- sulla segnalazione con i pannelli arancioni (5.3.2.2) il Capitolo 5.3 è stato modificato per chiarire che se un rimorchio viene staccato dal trattore durante il trasporto, allora il pannello arancione sul retro o sul rimorchio deve rimanere attaccato/in mostra
- al paragrafo 5.3.2.3 sono stati aggiunti i numeri di identificazione del pericolo n. 28 e n. 238.
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- about plates, Chapter 5.3 has been modified to clarify that if a trailer is detached from his tractor unit during the transport, the orange plate at the rear of the trailer must remain attached/on display (5.3.2.2)
- at the list of 5.3.2.3 paragraph, hazard identification numbers 28 and 238 have been added.
Continua la rassegna sulle novità del Capitolo 5 dell'ADR 2013 dal titolo "Procedure di spedizione", ecco alcune delle principali novità:
- sulla segnalazione con i pannelli arancioni (5.3.2.2) il Capitolo 5.3 è stato modificato per chiarire che se un rimorchio viene staccato dal trattore durante il trasporto, allora il pannello arancione sul retro o sul rimorchio deve rimanere attaccato/in mostra
- al paragrafo 5.3.2.3 sono stati aggiunti i numeri di identificazione del pericolo n. 28 e n. 238.
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Per ulteriori informazioni consultare l'ADR 2013 sul sito unece.org.
venerdì 15 marzo 2013
Recepimento ADR 2013
E' stato pubblicato dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture il decreto del 21 gennaio 2013 "Recepimento della direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012 che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose" (G.U. 13-03-2013).
Viene modificato il Decreto Legislativo 35/2010 e inoltre sono modificati gli allegati A e B dell'ADR, l'allegato del RID e l'ADN.
Viene modificato il Decreto Legislativo 35/2010 e inoltre sono modificati gli allegati A e B dell'ADR, l'allegato del RID e l'ADN.
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