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giovedì 3 ottobre 2013

Cantieri temporanei o mobili

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori all'interno di cantieri temporanei e mobili, così come definiti dal DLgs 81/08, le figure interessate alla realizzazione dell'opera sono individuate e collocate essenzialmente all'interno di due organizzazioni distinte che sono:
  • l'organizzazione del Committente
  • l'organizzazione delle Imprese Appaltatrici
Le figure principali sono rispettivamente:
  • per l'organizzazione del Committente
    • Responsabile dei Lavori
    • Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione
    • Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione
  • per l'organizzazione dell'Appaltatore
    • Datore di Lavoro
    • Lavoratori
    • Dirigenti
    • Medico Competente
    • Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
    • Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (anche Territoriale o di Sito Produttivo)
    • Sub-appaltatori
    • Lavoratori autonomi
All'articolo 89 del suddetto decreto troviamo la definizione di cantieri temporanei e mobili (anche denominati solo cantieri) come "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X" ovvero:
1.I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Per approfondimenti si rimanda al DLgs 81/08 reperibile alla voce "Norme" nella rubrica Sicurezza Lavoro al sito del Ministero del Lavoro.

giovedì 26 settembre 2013

Presenza di lavoratori autonomi in cantiere

In merito alla presenza in cantiere di lavoratori autonomi, che di fatto sono riconducibili alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, ma nella realtà operano all'interno del cantiere svolgendo le medesime attività dei lavoratori dipendenti o inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici.
Tale fenomeno rappresenta per lo più una situazione irregolare, ed è stato affrontato dal Gruppo Interregionale Edilizia del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro, che ha prodotto un Documento che chiarisce la situazione e affronta il problema fornendo anche uno schema di casi che è possibile si verifichino in cantiere.

L'articolo 21 del DLgs 81/08 indica gli obblighi del lavoratore autonomo in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare il lavoratore autonomo ha l'obbligo di:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
Tuttavia, al Titolo IV - Cantieri temporanei e mobili - l'articolo 94, comma 1 recita:
I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente Decreto Legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
Mentre la definizione vera e propria del lavoratore autonomo all'interno del Titolo IV all'articolo 89, comma 1 lettera d) viene fornita tale definizione: 
lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione
A tale definizione si affianca quella dell'articolo 2222 del codice civile:
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente
Ritornando al Documento del Gruppo Interregionale, viene sottolineato che, ai fini della regolarità della presenza di lavoratori autonomi in cantiere, è fondamentale che si verifichi la reale autonomia operativa del lavoratore autonomo. I parametri di tale evidenza di autonomia operativa possono per esempio risultare dalla sottoscrizione di un contratto nel quale risulti "'impegno ad effettuare una determinata lavorazione, quantificata e distinta, con capacità proprie del prestatore d'opera di svolgere attività specialistica e specializzata, dall'utilizzo di propria attrezzatura e materiali, dal rapporto di pluricommittenza e per lo svolgimento di detta prestazione non vi sia commistione lavorativa con altro di cantiere.
In conclusione non si devono verificare situazioni in cui il lavoratore autonomo soggiaccia continuativamente e in modo coordinato al potere "direttivo, organizzativo e disciplinare da parte di altro soggetto" o anche non sia egli stesso a esercitare tali poteri su uno o più soggetti.

Per approfondimenti si rimanda alla lettura del documento completo "Lavoratori autonomi, attività di cantiere" predisposto dal Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale PISLL (seduta 29/11/11). e alla lettura della Circolare del Ministero del Lavoro n. 16 del 2012 "Lavoratori autonomi - attività di cantiere - indicazioni operative per il personale ispettivo" che rimanda alla suddetto documento.