Il Parlamento ha tempo 60 giorni per la conversione in legge, pena il decadere del decreto stesso.
Le novità introdotte sono principalmente le seguenti:
- Per alcune attività a basso rischio non è più necessario il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) , ma sarà necessario individuare un incaricato, con idonee competenze e formazione, che sovrintenda alla cooperazione e al coordinamento tra i datori di lavoro delle diverse imprese. Inoltre il DUVRI non sarà necessario per lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 10 giorni-uomo (e che non presentino rischi particolari secondo l'allegato XI), oltre che per mera fornitura di materiale o attrezzature, e per servizi di natura intellettuale.
- Per alcune attività a basso rischio ci si potrà avvalere di un modello semplificato per l'attestazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi.
- Nei cantieri temporanei e mobili è prevista l'elaborazione in base a modelli semplificati di alcuni documenti, quali Piano Operativo di Sicurezza (POS) o Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".
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