sabato 28 dicembre 2013

Lettera al ministro della guerra

Lettera al ministro della guerra

Eccellenza Ministro della Guerra,
abbiamo opere di costruzione che trasciniamo da anni non mai terminate e che forse terminate non saranno mai.
Questo succede, Eccellenza, per la confusione causata dai frequenti ribassi che si apportano nelle opere Vostre, poiché va certo che tutte le rotture di contratti, così come i mancamenti di parola ed il ripetersi degli appalti, ad altro non servono che ad attirarVi quali Impresari tutti i miserabili che non sanno dove batter del capo ed i bricconi e gli ignoranti, facendo al tempo medesimo fuggire da Voi quanti hanno i mezzi e la capacità per condurre un'impresa. E dirò inoltre che tali ribassi ritardano e rincarano considerevolmente i lavori, i quali ognora più scadenti diverranno.
E dirò pure che le economie realizzate con tali ribassi e sconti cotanto accanitamente ricercati, saranno immaginarie, giacché similmente avviene per un impresario che perde quanto per un individuo che si annoia: s'attacca egli a tutto ciò che può, ed attaccarsi a tutto ciò che si può, in materia di costruzioni, significa non pagare i mercanti che fornirono i materiali, compensare malamente i propri operai, imbrogliare quanta più gente si può, avere la mano d'opera più scadente, come quella che a minor prezzo si dona, adoperare i materiali peggiori, trovare cavilli in ogni cosa e leggere la vita ora di questo ora di quello. Ecco dunque quanto basta, Eccellenza, perché vediate l'errore di questo Vostro sistema; abbandonatelo quindi in nome di Dio; ristabilite la fiducia, pagate il giusto prezzo dei lavori, non rifiutate un onesto compenso a un imprenditore che compirà il suo dovere, sarà sempre questo l'affare migliore che Voi potrete fare.

Architetto Marchese di Vauban Parigi, il 17 luglio del 1683


Nota: Questa lettera è stata scritta oltre tre secoli fa dall'architetto Sébastien Le Prestre, Marchese di Vauban (Maresciallo di Francia 1633-1707) al ministro della Guerra François Michel Le Tellier, Marchese di Louvois (1641-1691)

giovedì 3 ottobre 2013

Cantieri temporanei o mobili

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori all'interno di cantieri temporanei e mobili, così come definiti dal DLgs 81/08, le figure interessate alla realizzazione dell'opera sono individuate e collocate essenzialmente all'interno di due organizzazioni distinte che sono:
  • l'organizzazione del Committente
  • l'organizzazione delle Imprese Appaltatrici
Le figure principali sono rispettivamente:
  • per l'organizzazione del Committente
    • Responsabile dei Lavori
    • Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione
    • Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione
  • per l'organizzazione dell'Appaltatore
    • Datore di Lavoro
    • Lavoratori
    • Dirigenti
    • Medico Competente
    • Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
    • Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (anche Territoriale o di Sito Produttivo)
    • Sub-appaltatori
    • Lavoratori autonomi
All'articolo 89 del suddetto decreto troviamo la definizione di cantieri temporanei e mobili (anche denominati solo cantieri) come "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X" ovvero:
1.I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Per approfondimenti si rimanda al DLgs 81/08 reperibile alla voce "Norme" nella rubrica Sicurezza Lavoro al sito del Ministero del Lavoro.

giovedì 26 settembre 2013

Presenza di lavoratori autonomi in cantiere

In merito alla presenza in cantiere di lavoratori autonomi, che di fatto sono riconducibili alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, ma nella realtà operano all'interno del cantiere svolgendo le medesime attività dei lavoratori dipendenti o inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici.
Tale fenomeno rappresenta per lo più una situazione irregolare, ed è stato affrontato dal Gruppo Interregionale Edilizia del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro, che ha prodotto un Documento che chiarisce la situazione e affronta il problema fornendo anche uno schema di casi che è possibile si verifichino in cantiere.

L'articolo 21 del DLgs 81/08 indica gli obblighi del lavoratore autonomo in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare il lavoratore autonomo ha l'obbligo di:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
Tuttavia, al Titolo IV - Cantieri temporanei e mobili - l'articolo 94, comma 1 recita:
I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente Decreto Legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
Mentre la definizione vera e propria del lavoratore autonomo all'interno del Titolo IV all'articolo 89, comma 1 lettera d) viene fornita tale definizione: 
lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione
A tale definizione si affianca quella dell'articolo 2222 del codice civile:
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente
Ritornando al Documento del Gruppo Interregionale, viene sottolineato che, ai fini della regolarità della presenza di lavoratori autonomi in cantiere, è fondamentale che si verifichi la reale autonomia operativa del lavoratore autonomo. I parametri di tale evidenza di autonomia operativa possono per esempio risultare dalla sottoscrizione di un contratto nel quale risulti "'impegno ad effettuare una determinata lavorazione, quantificata e distinta, con capacità proprie del prestatore d'opera di svolgere attività specialistica e specializzata, dall'utilizzo di propria attrezzatura e materiali, dal rapporto di pluricommittenza e per lo svolgimento di detta prestazione non vi sia commistione lavorativa con altro di cantiere.
In conclusione non si devono verificare situazioni in cui il lavoratore autonomo soggiaccia continuativamente e in modo coordinato al potere "direttivo, organizzativo e disciplinare da parte di altro soggetto" o anche non sia egli stesso a esercitare tali poteri su uno o più soggetti.

Per approfondimenti si rimanda alla lettura del documento completo "Lavoratori autonomi, attività di cantiere" predisposto dal Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale PISLL (seduta 29/11/11). e alla lettura della Circolare del Ministero del Lavoro n. 16 del 2012 "Lavoratori autonomi - attività di cantiere - indicazioni operative per il personale ispettivo" che rimanda alla suddetto documento.

domenica 22 settembre 2013

DLgs 231/2001 e i Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo

La gestione della salute e sicurezza sul lavoro è parte integrante della gestione dell'azienda.
Il DLgs 231/01 ha introdotto la responsabilità amministrativa, per le imprese e per le organizzazioni in genere, delle persone giuridiche ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi laddove ci sia una violazione alle norme antinfortunistiche e sulla tutela del'igiene e della salute sul lavoro.
Naturalmente le sanzioni sono pesantissime; tuttavia le imprese che adottano in maniera efficace i modelli di organizzazione e gestione risultano esenti da tali sanzioni a condizione (necessaria ma non sufficiente) che dimostrino di aver "adottato ed efficacemente attuato" (prima della commissione del reato) un modello di organizzazione e di gestione idoneo, così da escludere l'azienda dalle responsabilità dei reati commessi da dipendenti o dirigenti.
Il DLgs 81/08 precisa che i Modelli di Organizzazione e Gestione conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per il Sistema della Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) del 2001 o i British Standard OHSAS 18001:2007 sono conformi ai requisiti previsti all'articolo 30 del DLgs 81/08; tuttavia tali specifiche non sono completamente sovrapponibili a quanto richiesto dal DLgs 231/01.


giovedì 19 settembre 2013

Principio di effettività

Il principio di effettività in materia di sicurezza sul lavoro è uno dei principi fondamentali utilizzato per individuare i destinatari delle norme e delle sanzioni che si basa sul reale possesso di mansioni e ruoli.

In particolare nell'ambito della sicurezza sul lavoro e della prevenzione degli infortuni per identificare le figure di Datore di Lavoro, si è soliti non tanto considerare i poteri di rappresentanza all'interno di un azienda, ma piuttosto si cerca di identificare colui che realmente detiene i poteri organizzativi.

Pertanto per individuare le figure di Datore di Lavoro, ma anche quelle di Dirigente e Preposto, si tratta di individuare la mansione realmente svolta da ciascuno, i poteri realmente conferiti, al di là del mansionario aziendale e della collocazione nell'organigramma.

giovedì 27 giugno 2013

Modifiche al Decreto 81

Il decreto in vigore il 22 giugno 2013 introduce modifiche al DUVRI, al POS, alla Valutazione dei Rischi.
Il Parlamento ha tempo 60 giorni per la conversione in legge, pena il decadere del decreto stesso.
Le novità introdotte sono principalmente le seguenti:

  • Per alcune attività a basso rischio non è più necessario il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) , ma sarà necessario individuare un incaricato, con idonee competenze e formazione, che sovrintenda alla cooperazione e al coordinamento tra i datori di lavoro delle diverse imprese. Inoltre il DUVRI non sarà necessario per lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 10 giorni-uomo (e che non presentino rischi particolari secondo l'allegato XI), oltre che per mera fornitura di materiale o attrezzature, e per servizi di natura intellettuale.
  • Per alcune attività a basso rischio ci si potrà avvalere di un modello semplificato per l'attestazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi.
  • Nei cantieri temporanei e mobili è prevista l'elaborazione in base a modelli semplificati di alcuni documenti, quali Piano Operativo di Sicurezza (POS) o Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
Dunque una serie di semplificazioni e di riduzione degli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro.

lunedì 27 maggio 2013

Transport of dangerous goods

Il trasporto di merci pericolose è soggetto a norme formulate principalmente in base alla modalità di trasporto (es. mare, terra su gomma o via ferro, aerea, vie navigabili interne) e in base al tipo di merce trasportata.
Il trasporto su strada è regolato dall'accordo ADR (acronimo di European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), aggiornato ogni due anni; ad esempio il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore l'ADR 2013.
Il trasporto su ferro è regolamentato dal RID (Règlement concernant le trasport International ferroviaire des merchandises Dangereuses), simile all'ADR.
Il trasporto via mare vie regolamentato dal Codice IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) dell'IMO; mentre il trasporto aereo di merci pericolose è regolamentato dall'accordo ICAO (Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile).

The transport of dangerous goods is subject to rules formulated primarily based on the mode of transport (e.g. by water, road, rail, river and inland waterways) and depending on the type of goods transported.
Road transport is governed by the ADR (European Agreement Concerning the acronym for International Carriage of Dangerous Goods by Road), updated every two years, for example, the January 1, 2013 came into force the ADR 2013.
Rail transport is regulated by RID (Règlement concernant carry the ferroviaire International des merchandises Dangereuses), similar to the ADR.

Sea transport is regulated by IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code) IMO, while the air transport of dangerous goods is regulated by the ICAO (International Civil Aviation Organization).

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